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    Chi Siamo

    Chi Siamoadmin_icfp2023-01-25T08:10:12+00:00
    • Chi Siamo

    • Storia

    • Statuto

    • Organigramma 2021-2024

    • Chi Siamo

    I.C.F.P. Istituto di Certificazione delle Figure della Prevenzione

    L’organismo di certificazione ICFP ha lo scopo di valutare e certificare le competenze professionali che istituzionalmente o meno si occupano della prevenzione

    ICFP garantisce che i professionisti certificati secondo le proprie procedure non solo abbiano i requisiti minimi di conoscenza ma che posseggano conoscenze, caratteristiche personali, esperienze generali e specifiche atte allo svolgimento dell’attività lavorativa sia per istituzioni pubbliche sia private con massima garanzia di professionalità.

    Lo schema di Certificazione applicato è conforme alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 e in accordo con la Norma UNI 11711:2018.

    La certificazione ICFP è riconosciuta formalmente a standard NAR da IOHA Comitato NAR.

    L’Organismo di Certificazione ICFP è il primo ad aver ottenuto l’accreditamento ACCREDIA per la certificazione del personale (PRS), secondo la Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012  e la Norma UNI 11711:2018 per i profili:

    Igienista Industriale – Profilo Base

    Igienista Industriale – Esperto specializzato nel campo degli agenti chimici e biologici

    Igienista Industriale – Esperto specializzato nel campo degli agenti fisici

    Igienista Industriale – Senior specializzato nel campo degli agenti chimici e biologici

    Igienista Industriale – Senior specializzato nel campo degli agenti fisici

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    • Storia

    Basandosi sulle precedenti esperienze americana ed inglese l’Associazione Italiana degli Igienisti Industriali, AIDII, mette a punto e promuove una procedura di certificazione specifica fondata sulla certificazione all’eccellenza: il  12.12.1986 viene costituito l’ICII (Istituto per la Certificazione degli Igienisti Industriali).

    Nel 2003 AIDII ritiene giunto il tempo di promuovere l’iter di certificazione nel rispetto delle norme ISO ed in particolare delle verifiche di parte terza: il 15 gennaio 2004, per aderire al processo di accreditamento promosso da SINCERT (oggi Accredia), in conformità alla Norma Europea EN 17024: “Criteri generali per gli organismi di certificazione del personale”, nasce ICFP.

    Le figure professionali per la prevenzione si “assumono la responsabilità di individuare, valutare e controllare, ai fini della prevenzione e della eventuale bonifica, dei fattori ambientali di natura chimica, fisica e biologica derivanti dalla attività industriale presenti all’interno e all’esterno degli ambienti di lavoro che possono alterare lo stato di salute e di benessere dei lavoratori e della popolazione”, così come ha stabilito la Organizzazione Mondiale della Sanità e tenendo sempre in primo piano la necessità di rispettare pienamente i canoni dell’etica professionale.

    ICFP garantisce che i professionisti certificati secondo le proprie procedure non solo abbiano i requisiti minimi di conoscenza ma posseggano conoscenze, caratteristiche personali, esperienze generali e specifiche per ciascuna figura professionale atte allo svolgimento dell’attività lavorativa sia per istituzioni pubbliche sia private con massima garanzia di professionalità.

    ICFP si fa garante dei diritti del Candidato che richiede la Certificazione professionale nella tutela e nel rispetto dei criteri di accreditamento professionale, delle leggi vigenti e della conformità ai requisiti stabiliti per gli Organismi che operano nella “Certificazione del Personale” stabiliti dalla normativa europea vigente, uniformandosi ai principi di:

    Eguaglianza
    * diritto di tutti i Candidati ad accedere alla Certificazione senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche.

    Imparzialità
    * nei confronti di tutti i Candidati con comportamenti di obiettività, giustizia ed imparzialità.

    Equità
    * conformando ogni giudizio e decisione alla singola circostanza per salvaguardare il principio di eguaglianza.

    Riservatezza e protezione
    * per tutti gli atti e dati relativi alla attività di Certificazione e nel corso del suo mantenimento in conformità alle norme etiche e del rispetto della privacy (GDPR).

    Aderisce inoltre ai principi dello sviluppo sostenibile, di precauzione, tutela e risparmio delle risorse ambientali nel solco dei fondamenti dell’Unione Europea.

    • Statuto

    STATUTO I.C.F.P. Ente no Profit
    Art. 1 – L’Istituto per la Certificazione delle Figure della Prevenzione (I.C.F.P.)
    L’Istituto è costituito dal socio fondatore  AIDII, con atto Repertorio n.115623 Raccolta n. 33292 il 03/02/2004 a rogito notaio Aquaro di Milano
    L’Istituto è apolitico ed ha sede a Milano, in via G.B. Morgagni, 32; ha durata indeterminata e non persegue scopo di lucro.
    I.C.F.P. non può costituire o partecipare in  Società di capitali aventi per scopo la prestazione di servizi.Art. 2 – Scopo di I.C.F.P.
    Valutare e certificare le figure professionali che, anche,  istituzionalmente si occupano della prevenzione.
    Per prevenzione si intende la disciplina che si occupa dell’individuazione, della valutazione, del controllo e della gestione dei fattori di rischio negli ambienti di lavoro e di vita nonché delle conseguenze che possono avere sull’ambiente esterno e sulla salute dei lavoratori e della popolazione.Art. 3 – Soci
    I candidati alla certificazione che rispondono ai requisiti definiti e superano gli esami per ottenere la certificazione, possono richiedere di essere iscritti ai relativi elenchi dei professionisti della prevenzione certificati e saranno denominati “soci”.Può far parte di ICFP chiunque sia  interessato a ottenere la certificazione secondo i requisiti specificati nel Regolamento di ICFP.
    Le quote versate per essere iscritti al registro dei certificati non sono trasferibili e non sono rivalutabili.Art. 3 bis – Categorie di soci
    I soci possono essere ordinari, onorari, benemeritiArt. 3 ter – Soci ordinari
    Sono soci ordinari le persone fisiche che hanno sostenuto e superato l’esame di certificazione per almeno una delle figure professionali previste nel regolamento di ICFP.
    La certificazione ottenuta e quindi l’iscrizione ai relativi elenchi ha validità per il numero di anni definiti nel Regolamento di ICFP nella sua revisione corrente, durante i quali il socio ordinario è tenuto alla corresponsione di una quota annuale di mantenimento
    Il mantenimento annuale è da ritenersi automaticamente confermato nel rispetto dei requisiti definiti nel Regolamento nel relativo paragrafo.Il rinnovo della certificazione viene richiesta con periodicità e modalità differente per le figure professionali previste, secondo quanto definito nel Regolamento nella sua revisione corrente.
    Possono diventare soci ordinari di ICFP enti, società, istituzioni e/o quant’altro eroghi formazione qualificata dedicata alle figure della prevenzione e che ne richiedano la certificazione secondo gli schemi definiti nel Regolamento ad hoc nella sua revisione corrente.Art. 3 quater – Soci onorari e benemeriti
    I soci onorari sono nominati dal Comitato di gestione tra le persone che abbiano acquisito particolare prestigio scientifico nel campo della prevenzione e nell’ambito dell’Istituto. Ai Soci onorari e benemeriti non è fatto obbligo di pagamento della quota annuale di mantenimento.
    La partecipazione all’assemblea dei soci e l’eleggibilità alle cariche è in ogni caso subordinata al pagamento delle quote e alle condizioni riportate nei precedenti paragrafi.

    Art.3 quinques – Decadimento da ICFP
    La qualifica di socio si perde per la sospensione e/o l’annullamento della certificazione rilasciata da I.C.F.P. a seguito di provvedimenti presi dall’Istituto al verificarsi di una o più delle condizioni definite nel Regolamento nella sua revisione corrente.

    Art 4 – Le entrate dell’I.C.F.P. sono costituite:dalle quote versate dai candidati alla certificazione professionale delle figure specificate nel registro e dalle quote di mantenimento della certificazione stessa.da eventuali quote di partecipazione a iniziative informative e formative dedicate agli appartenenti ai registri professionali ICFPda eventuali elargizioni volontarie, lasciti o donazioni da parte di terzi o da parte della Proprietà.dalle quote versate per l’accreditamento di enti eroganti  formazione dedicata alle figure della prevenzione

    Art. 5 – Sono Organi dell’I.C.F.P.:Il Comitato di Certificazione (C.Cert.)La PresidenzaLa DirezioneIl Comitato di Gestione/ScientificoL’assemblea dei sociLe cariche per la partecipazione al Comitato di Certificazione, Presidenza , Direzione, Comitato di Gestione/Scientifico non sono retribuite,  salvo il diritto al rimborso delle spese.

    Art. 6 – Il Comitato di Certificazione (C.Cert.):
    E’ l’organo di parte terza responsabile della supervisione dell’attività di certificazione dell’I.C.F.P. ed è costituto  da almeno cinque componenti, fino a un massimo di sette. E’ composto dal Presidente I.C.F.P. (Past-President AIDII) che diviene anche Presidente del C. Cert.; gli altri componenti del C. Cert. sono individuati dal Presidente, in accordo con il Direttore, tra i rappresentanti delle Parti Scientifiche, Istituzionali e Sociali interessate alla Certificazione delle Figure della Prevenzione:
    La rappresentatività delle Parti componenti il Comitato di Certificazione è assicurata da:individuazione delle Parti coinvolte a seguito di determinazioni di Legge;individuazione di altre Parti rappresentative in ambito:socialeuniversitarioimprenditorialeprofessionale specificoIl C. Cert. ratifica la conformità dell’operato di I.C.F.P. nell’attività di certificazione delle figure della prevenzione, in particolare  verifica che le attività  di chi  propone la certificazione (Commissione d’esame attraverso il Comitato di Gestione/Scientifico) e di chi delibera la certificazione (Direzione e Presidenza I.C.F.P.) siano conformi ai requisiti definiti. Il C. Cert. ha la facoltà di proporre al Presidente I.C.F.P. indirizzi di adeguamento dei contenuti professionali e deontologici delle stesse Figure della Prevenzione.
    Al C. di Cert. può partecipare il Direttore, senza diritto di voto.
    I componenti del C. Cert.  nominati dal Presidente durano in carica tre anni dalla nomina. In caso di sostituzione del Presidente decadono anch’essi dalla carica.

    Art. 6 – La Presidenza:
    Il Presidente I.C.F.P. è il Past-President dell’AIDII.
    Presiede ai lavori del C. Cert. Nelle proprie funzioni il Presidente I.C.F.P. è coadiuvato e sostituito, quando necessario, dal Direttore. Rimane in carica tre anni, o comunque per la durata delle funzioni di Past-President di AIDII. Il Presidente, per espletare le sue funzioni,  si avvale del Comitato di Gestione/Comitato Scientifico, i cui componenti, non dovranno superare il numero di sei. Ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e poteri di delega, compresa la possibilità di intrattenere rapporti bancari e postali, anche su basi affidate con firma disgiunta dal Segretario Tesoriere e dal Direttore, ai quali questi ultimi poteri sono anche conferiti.
    In caso di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Direttore.
    Il Presidente è un membro del Comitato di Gestione del quale svolge attività di coordinamento.

    Art. 7 – La Direzione:
    Il Direttore  dell’I.C.F.P. è nominato dal Presidente I.C.F.P. e collabora con lo stesso nello svolgimento delle sue attività. Si avvale del Comitato di Gestione/Scientifico, di cui nomina i componenti sentito il Presidente,  e della segreteria operativa di I.C.F.P. Il Direttore ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa la possibilità di intrattenere rapporti bancari e postali anche su basi affidate con firma disgiunta dal Segretario Tesoriere e dal Presidente, ai quali questi ultimi poteri sono anche conferiti.
    Il Direttore può partecipare al C. di Cert., senza diritto di voto;  è un componente del Comitato di Gestione.

    Pianifica gli esami di certificazione e predispone la pubblicazione dei bandi e sulla base delle competenze settoriali e della disponibilità personale nomina i Commissari d’esame dall’apposito elenco.
    Valuta la congruenza e l’adeguatezza dei titoli presentati dai Candidati ai requisiti specificati nei bandi d’esame per la certificazione.
    Il Direttore rimane in carica tre anni come il Presidente, con la possibilità di essere riconfermato.

    Art. 8– Il Comitato di Gestione/Scientifico di I.C.F.P.
    E’ composto da sei membri e di esso fanno parte di diritto il Presidente I.C.F.P., il Direttore I.C.F.P. ed il Segretario Tesoriere (che viene designato nell’ambito del Consiglio Direttivo AIDII in carica e quindi nominato dal Presidente di I.C.F.P.); gli altri tre membri sono nominati dall’Assemblea dei soci.
    Il Comitato di Gestione/Scientifico coadiuva il Direttore in tutte le attività e rimane in carica per il tempo in cui rimane in carica il Presidente, salvo revoca delle nomine
    Ai componenti del Comitato di Gestione/Scientifico, il Presidente e il Direttore possono affidare incarichi particolari o assegnare loro specifiche deleghe.
    Il Comitato di Gestione/Scientifico:esamina le proposte relative alla valutazione e all’aggiornamento del materiale specifico d’esame,assicura il raggiungimento degli obiettivi generali di I.C.F.P.decide, aggiorna, verifica e controlla gli schemi di certificazionegarantisce il coordinamento ed il controllo di tutta l’attività scientifica di I.C.F.P.contribuisce allo sviluppo ed alla formulazione delle politiche di ICFP riguardo le attività scientifichePredispone  il bilancio preventivo e consuntivo dell’Istituto da sottoporre all’assemblea dei soci.

    Il Comitato è nominato per una durata non superiore a tre esercizi e scade con l’approvazione del rendiconto annuale dell’ultimo periodo di carica.

    Art. 9 – Il Segretario Tesoriere
    Fa parte del Comitato di Gestione di cui all’art. 8, viene designato  dal Consiglio Direttivo AIDII nell’ambito dei propri componenti in carica, ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione compresa la possibilità di intrattenere rapporti bancari e postali, anche su basi affidate con firma disgiunta dal Presidente e dal Direttore, ai quali questi ultimi poteri sono anche conferiti. Il Segretario Tesoriere è incaricato di rendicontare annualmente al Consiglio Direttivo AIDII il bilancio dell’attività d I.C.F.P.

    Art. 10 – Assemblea dei soci
    L’assemblea generale ordinaria e straordinaria dei soci è composta dai soci aventi diritto. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.
    L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria  elegge, prima dell’inizio dei propri lavori, un Presidente ed un Segretario responsabile della stesura dei relativi verbali. Nel caso di assemblea straordinaria la funzione di segretario deve essere svolta da un notaio. È compito del presidente verificare l’ammissibilità dei presenti al voto e la rituale costituzione della assemblea.Sono compiti dell’Assemblea generale ordinaria:
    a) approvare il rendiconto di esercizio annuale, sia preventivo che consuntivo;
    b) stabilire la quota d’esame;
    c) approvare il rendiconto sull’attività svolta;
    d) approvare gli indirizzi programmatici di attività dell’Associazione;
    e) decidere l’appello dei soci espulsi;
    f) nominare i componenti del Consiglio di gestione a lei riservati
    Sono compiti della Assemblea generale straordinaria:
    a) approvare modifiche allo statuto, salvo quanto previsto dal successivo art. 10;
    b) decidere lo scioglimento dell’Associazione e la nomina di uno o più liquidatori determinandone i compensi, salvo quanto previsto dal successivo art. 11.

    Art. 11 – Patrimonio e rendiconto annuale
    Il patrimonio sociale è costituito dalle quote, dai contributi dei soci, dalle entrate previste all’art.4  e da tutti i beni mobili, immobili, materiali e immateriali che comunque vengano in possesso dell’associazione ed a qualsiasi titolo. Annualmente e nei termini previsti dall’articolo 12, i soci dovranno approvare un rendiconto annuale. L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per quanto non si prevedano utili, non avendo l’associazione scopo di lucro, eventuale emergenza attiva non potrà essere ripartita e sarà imputata a patrimonio e destinata secondo l’oggetto sociale.

    Art. 12 – Modifiche allo statuto
    Le modifiche dello statuto devono essere deliberate in assemblea dei soci.

    Art 13 – Lo scioglimento dell’I.C.F.P.
    Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato con assemblea straordinaria ,con le maggioranze previste e  su  proposta dal Consiglio Direttivo AIDII.
    In caso di residui attivi al termine delle operazioni di liquidazione, essi saranno devoluti ad organizzazioni non aventi scopo di lucro con oggetto analogo o affine con la associazione nel rispetto dell’art. 5 comma 4, Legge 266/1991 e D. Lgs 460/97.

    Art 14 –  Disposizioni finali
    Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti o a regolamenti e procedure interni.ICFP si riserva di estendere il campo di Certificazione nell’ambito della prevenzione e secondo requisiti definiti.

    • Organigramma 2021-2024

    Titolo

    ICFP - Istituto di Certificazione delle Figure della Prevenzione

    CHI SIAMO

    Dove Siamo

    CONTATTACI

    • ICFP – Istituto di Certificazione delle Figure Della Prevenzione Via Morgagni Giovanni Battista, 32 P.IVA e Codice Fiscale: 05754820966 20129 Milano

    • +39 02 20240956 / +39 02 20241784

    • mailto:icfp@icfp.it
    • Istituto di Certificazione ICFP Lun-Ven, dalle ore 09:00 alle ore 12:00

      Cristina Grignani – Stefania Fanni Tel. 3714615803
    COPYRIGHT 2021 ICFP - Istituto di Certificazione delle Figure della Prevenzione
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