I.C.F.P. Istituto di Certificazione delle Figure della Prevenzione
L’organismo di certificazione ICFP ha lo scopo di valutare e certificare le competenze professionali che istituzionalmente o meno si occupano della prevenzione
ICFP garantisce che i professionisti certificati secondo le proprie procedure non solo abbiano i requisiti minimi di conoscenza ma che posseggano conoscenze, caratteristiche personali, esperienze generali e specifiche atte allo svolgimento dell’attività lavorativa sia per istituzioni pubbliche sia private con massima garanzia di professionalità.
Lo schema di Certificazione applicato è conforme alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 e in accordo con la Norma UNI 11711:2018.
La certificazione ICFP è riconosciuta formalmente a standard NAR da IOHA Comitato NAR.
L’Organismo di Certificazione ICFP è il primo ad aver ottenuto l’accreditamento ACCREDIA per la certificazione del personale (PRS), secondo la Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 e la Norma UNI 11711:2018 per i profili:
Igienista Industriale – Profilo Base
Igienista Industriale – Esperto specializzato nel campo degli agenti chimici e biologici
Igienista Industriale – Esperto specializzato nel campo degli agenti fisici
Igienista Industriale – Senior specializzato nel campo degli agenti chimici e biologici
Igienista Industriale – Senior specializzato nel campo degli agenti fisici
Basandosi sulle precedenti esperienze americana ed inglese l’Associazione Italiana degli Igienisti Industriali, AIDII, mette a punto e promuove una procedura di certificazione specifica fondata sulla certificazione all’eccellenza: il 12.12.1986 viene costituito l’ICII (Istituto per la Certificazione degli Igienisti Industriali).
Nel 2003 AIDII ritiene giunto il tempo di promuovere l’iter di certificazione nel rispetto delle norme ISO ed in particolare delle verifiche di parte terza: il 15 gennaio 2004, per aderire al processo di accreditamento promosso da SINCERT (oggi Accredia), in conformità alla Norma Europea EN 17024: “Criteri generali per gli organismi di certificazione del personale”, nasce ICFP.
Le figure professionali per la prevenzione si “assumono la responsabilità di individuare, valutare e controllare, ai fini della prevenzione e della eventuale bonifica, dei fattori ambientali di natura chimica, fisica e biologica derivanti dalla attività industriale presenti all’interno e all’esterno degli ambienti di lavoro che possono alterare lo stato di salute e di benessere dei lavoratori e della popolazione”, così come ha stabilito la Organizzazione Mondiale della Sanità e tenendo sempre in primo piano la necessità di rispettare pienamente i canoni dell’etica professionale.
ICFP garantisce che i professionisti certificati secondo le proprie procedure non solo abbiano i requisiti minimi di conoscenza ma posseggano conoscenze, caratteristiche personali, esperienze generali e specifiche per ciascuna figura professionale atte allo svolgimento dell’attività lavorativa sia per istituzioni pubbliche sia private con massima garanzia di professionalità.
ICFP si fa garante dei diritti del Candidato che richiede la Certificazione professionale nella tutela e nel rispetto dei criteri di accreditamento professionale, delle leggi vigenti e della conformità ai requisiti stabiliti per gli Organismi che operano nella “Certificazione del Personale” stabiliti dalla normativa europea vigente, uniformandosi ai principi di:
Eguaglianza
* diritto di tutti i Candidati ad accedere alla Certificazione senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche.
Imparzialità
* nei confronti di tutti i Candidati con comportamenti di obiettività, giustizia ed imparzialità.
Equità
* conformando ogni giudizio e decisione alla singola circostanza per salvaguardare il principio di eguaglianza.
Riservatezza e protezione
* per tutti gli atti e dati relativi alla attività di Certificazione e nel corso del suo mantenimento in conformità alle norme etiche e del rispetto della privacy (GDPR).
Aderisce inoltre ai principi dello sviluppo sostenibile, di precauzione, tutela e risparmio delle risorse ambientali nel solco dei fondamenti dell’Unione Europea.
STATUTO I.C.F.P. Ente no Profit |
Art. 1 – L’Istituto per la Certificazione delle Figure della Prevenzione (I.C.F.P.) L’Istituto è costituito dal socio fondatore AIDII, con atto Repertorio n.115623 Raccolta n. 33292 il 03/02/2004 a rogito notaio Aquaro di Milano L’Istituto è apolitico ed ha sede a Milano, in via G.B. Morgagni, 32; ha durata indeterminata e non persegue scopo di lucro. I.C.F.P. non può costituire o partecipare in Società di capitali aventi per scopo la prestazione di servizi.Art. 2 – Scopo di I.C.F.P. Valutare e certificare le figure professionali che, anche, istituzionalmente si occupano della prevenzione. Per prevenzione si intende la disciplina che si occupa dell’individuazione, della valutazione, del controllo e della gestione dei fattori di rischio negli ambienti di lavoro e di vita nonché delle conseguenze che possono avere sull’ambiente esterno e sulla salute dei lavoratori e della popolazione.Art. 3 – Soci I candidati alla certificazione che rispondono ai requisiti definiti e superano gli esami per ottenere la certificazione, possono richiedere di essere iscritti ai relativi elenchi dei professionisti della prevenzione certificati e saranno denominati “soci”.Può far parte di ICFP chiunque sia interessato a ottenere la certificazione secondo i requisiti specificati nel Regolamento di ICFP. Le quote versate per essere iscritti al registro dei certificati non sono trasferibili e non sono rivalutabili.Art. 3 bis – Categorie di soci I soci possono essere ordinari, onorari, benemeritiArt. 3 ter – Soci ordinari Sono soci ordinari le persone fisiche che hanno sostenuto e superato l’esame di certificazione per almeno una delle figure professionali previste nel regolamento di ICFP. La certificazione ottenuta e quindi l’iscrizione ai relativi elenchi ha validità per il numero di anni definiti nel Regolamento di ICFP nella sua revisione corrente, durante i quali il socio ordinario è tenuto alla corresponsione di una quota annuale di mantenimento Il mantenimento annuale è da ritenersi automaticamente confermato nel rispetto dei requisiti definiti nel Regolamento nel relativo paragrafo.Il rinnovo della certificazione viene richiesta con periodicità e modalità differente per le figure professionali previste, secondo quanto definito nel Regolamento nella sua revisione corrente. Possono diventare soci ordinari di ICFP enti, società, istituzioni e/o quant’altro eroghi formazione qualificata dedicata alle figure della prevenzione e che ne richiedano la certificazione secondo gli schemi definiti nel Regolamento ad hoc nella sua revisione corrente.Art. 3 quater – Soci onorari e benemeriti I soci onorari sono nominati dal Comitato di gestione tra le persone che abbiano acquisito particolare prestigio scientifico nel campo della prevenzione e nell’ambito dell’Istituto. Ai Soci onorari e benemeriti non è fatto obbligo di pagamento della quota annuale di mantenimento. La partecipazione all’assemblea dei soci e l’eleggibilità alle cariche è in ogni caso subordinata al pagamento delle quote e alle condizioni riportate nei precedenti paragrafi. Art.3 quinques – Decadimento da ICFP Art 4 – Le entrate dell’I.C.F.P. sono costituite:dalle quote versate dai candidati alla certificazione professionale delle figure specificate nel registro e dalle quote di mantenimento della certificazione stessa.da eventuali quote di partecipazione a iniziative informative e formative dedicate agli appartenenti ai registri professionali ICFPda eventuali elargizioni volontarie, lasciti o donazioni da parte di terzi o da parte della Proprietà.dalle quote versate per l’accreditamento di enti eroganti formazione dedicata alle figure della prevenzione Art. 5 – Sono Organi dell’I.C.F.P.:Il Comitato di Certificazione (C.Cert.)La PresidenzaLa DirezioneIl Comitato di Gestione/ScientificoL’assemblea dei sociLe cariche per la partecipazione al Comitato di Certificazione, Presidenza , Direzione, Comitato di Gestione/Scientifico non sono retribuite, salvo il diritto al rimborso delle spese. Art. 6 – Il Comitato di Certificazione (C.Cert.): Art. 6 – La Presidenza: Art. 7 – La Direzione: Pianifica gli esami di certificazione e predispone la pubblicazione dei bandi e sulla base delle competenze settoriali e della disponibilità personale nomina i Commissari d’esame dall’apposito elenco. Art. 8– Il Comitato di Gestione/Scientifico di I.C.F.P. Il Comitato è nominato per una durata non superiore a tre esercizi e scade con l’approvazione del rendiconto annuale dell’ultimo periodo di carica. Art. 9 – Il Segretario Tesoriere Art. 10 – Assemblea dei soci Art. 11 – Patrimonio e rendiconto annuale Art. 12 – Modifiche allo statuto Art 13 – Lo scioglimento dell’I.C.F.P. Art 14 – Disposizioni finali |